Il dott. Luigi Mastroroberto è un medico legale libero professionista. Ha ricoperto una serie di incarichi al Ministero e in diverse Università come quelle di Bologna, di Ancona, di Camerino e di Messina, e nella sua carriera ha partecipato alla costituzione delle tabelle di legge e alla pubblicazione di testi e articoli specializzati nella materia della medicina delle assicurazioni private. Lo abbiamo incontrato nel suo studio per chiedergli cosa ne pensa della recente legge in materia di responsabilità professionale medica.
La responsabilità medica è un argomento molto attuale, vista la recente riforma di legge Gelli-Bianco. In un momento storico come questo in cui, tra il numero limitato delle borse previste per le scuole di specialità, il ridotto numero dei contratti emessi dal sistema sanitario nazionale e le questioni riguardanti la sanità privata, molti giovani medici si trovano molto spesso a far parte del cosi detto “popolo della partita iva” e a lavorare per diversi enti, cliniche e ambulatori, senza un vero e proprio contratto. In questo contesto la recente legge tutela i professionisti non dipendenti di una struttura fornendo loro le giuste garanzie?
La legge Gelli tutela la figura del medico libero professionista prendendo in considerazione il suo operato all’interno della struttura pubblica o privata. Lo tutela parzialmente, nel senso che in ogni caso qualunque cosa dovesse accadere ed essere addebitata all’operato del giovane medico, ne risponde primariamente la struttura dove ha prestato la propria opera. Se, invece, il giovane medico opera come libero professionista a partita iva individuale nel suo ambulatorio, allora le cose per lui secondo la legge Gelli non sono cambiate perché risponde del suo operato esattamente come rispondeva prima qualsiasi medico in un regime di totale presunzione della responsabilità e con un obbligo di essere assicurato integralmente. Per quello che fa, invece, per conto della casa di cura, può rispondere a titolo di rivalsa. Nel senso che, una volta che la casa di cura o la struttura pubblica o privata per cui ha lavorato ha sopportato l’onere del risarcimento può chiedere una rivalsa nei suoi confronti.
A questo proposito stanno nascendo diversi prodotti assicurativi in materia di rc professionale a basso costo e molto sponsorizzati nel settore. Secondo la sua esperienza quali dovrebbero essere le caratteristiche per un buon prodotto di polizza?
Le polizze a basso costo sono prevalentemente quelle che coprono la rivalsa e bisogna essere certi che non si svolga altra attività al di fuori per quella e per conto all’interno delle strutture pubbliche o private. Altrimenti, la necessità di un prodotto assicurativo completo è indispensabile e quando si stipulano polizze del genere, anche quelle minimali, i punti che fanno la differenza fra un prodotto e un altro sono:
- – l’entità della franchigia, cioè di quella parte di scoperto per ogni tipo di risarcimento
- – la retroattività, cioè per quanti anni prima della stipula della polizza i fatti accaduti anche se denunciati durante il contratto vengono coperti dall’assicurazione
- – l’entità della copertura assicurativa perchè oggi nell’ rc sanitaria è da considerarsi quasi inutile un prodotto che ha meno di un milione, due milioni di massimale
Per quanto riguarda i colleghi specialisti, in un contesto in cui l’attenzione mediatica sui medici è massima e le richieste transitorie non hanno al momento freni, speriamo che ne avranno in futuro, come si può continuare a svolgere la propria professione in ambito sia pubblico che privato con un minimo di serenità?
Per chi lavora in ospedale, ma soprattutto per chi non svolge la libera professione, la legge Gelli Bianco ha risolto molti problemi perché è sufficiente una polizza che tutela la colpa grave, dall’azione di rivalsa da parte dell’ente ospedaliero nei suoi confronti. Queste sono polizze che costano poco ma escludono il medico da qualsiasi altro onere possibile risarcitorio. Una maggiore attenzione va posta a coloro i quali svolgono la loro attività in regime di libera professione intra muraria, in questo caso dovrebbe essere sufficiente la polizza a copertura della rivalsa però bisogna stare attenti a non avere rapporti diretti privati con il paziente che possono figurare quell’obbligazione, strutturatasi la quale, la legge prevede per il medico un regime più gravoso di responsabilità contrattuale e non più extra-contrattuale come quella che caratterizza l’attività esclusivamente da dipendete.
Rispetto alla legge Gelli Bianco possiamo dire quindi che un medico ospedaliero può dormire sogni più tranquilli rispetto alla legge Balduzzi?
Assolutamente si, soprattutto se il medico in questione non svolge attività di libero professionista, questo vale non solo per i giovani medici, ma per tutto il personale sanitario impiegato nella sanità pubblica. Lo stesso vale per i dipendenti delle strutture private, anche loro sono sottoposti allo stesso regime. La situazione si è alleggerita anche per chi si occupa di medicina di base perchè per la prima volta la legge Gelli stabilisce che errori imputati al medico di base vengano posti a carico dell’azienda sanitaria e non del medico. L’azienda sanitaria può chiedere al medico il reintegro dei soldi spesi, ma solo se ricorre nel caso della colpa grave ed anche per questo le polizze a copertura della colpa grave sono di costi modesti.
In ultima battuta, cosa manca a questa legge per essere perfetta?
Questa legge non è perfetta e per alcuni aspetti ha creato dei problemi o ha aggravato i problemi che c’erano prima. Tutta la legge si basa sull’obbligo dell’assicurazione, almeno per gli aspetti civilistici e queste norme, salvo la tutela del medico dipendente rispetto alla colpa grave non hanno creato condizioni che possano indurre le compagnie a rientrare nel mercato assicurativo dell’ r.c. sanitaria e se mancano le compagnie evidentemente il sistema non può migliorare.